Cannabis e legge: uso personale e uso terapeutico

Si parla spesso di “uso personale” di stupefacenti. C’è chi dice che sia consentito sempre, chi assicura che è vietato, chi spiega che “dipende da…”. E la confusione, in questo campo, non manca.

Il risultato è la continua preoccupazione di coloro che ne fanno uso, per scopi ricreativi o, magari, come aiuto per curare le proprie patologie, spaventati dalle possibili conseguenze, penali o meno. Perché certo, magari c’è il modo di non finire in galera, però anche ricevere delle sanzioni amministrative non è poi una cosa così piacevole…

In quest’articolo spiegheremo cosa la legge intenda con “uso personale” e in che modo sia possibile assumere marijuana per fini terapeutici.

Chi si trova pronto ad acquistare online i migliori semi di Cannabis per avere sempre con sé la sua scorta per “uso personale”, deve fare i conti con un’enorme quantità di normative che si sono sedimentate nel corso degli ultimi decenni.

Ecco le principali.

Il primo passo in Italia per disciplinare sull’uso personale di stupefacenti distinguendolo dallo spaccio venne fatto con la legge 685/1975. In essa si parlava di “modica quantità” come concetto utile a distinguere il consumatore dal potenziale spacciatore. In poche parole, chi veniva trovato in possesso di una modica quantità di droga, non incappava nella giustizia penale come chi, invece, avendo con sé grandi quantità, veniva identificato come dedito allo spaccio.

La fumosità della locuzione “modica quantità” veniva risolta di caso in caso a discrezione del giudice di turno.

Nel 1990 si cercò di superare l’ambiguità della legge 685/1975 con la cosiddetta legge Jervolino-Vassalli, nella quale venne introdotto il nuovo concetto di “dose media giornaliera”. In questo caso i limiti della quantità di stupefacenti che era possibile assumere quotidianamente era disciplinato per legge.

Nei casi in cui si venisse fermati con una quantità entro la soglia della dose media giornaliera, non si correva alcun rischio di pena ma il comportamento si configurava come  illecito amministrativo e pertanto sottoposto a sanzione.

La storia, però, non finisce qui.

Con il referendum del 1993 si ripristinò il concetto di modica quantità in luogo di quello di dose media giornaliera, rimettendo di nuovo tutto in mano alla discrezionalità dei giudici.

Arriva poi nel 2006 la legge Fini-Giovanardi, con la quale si tornava a indicare con precisione la massima quantità di droga detenibile per non incorrere nel reato di spaccio, definita per ogni sostanza stupefacente in apposite tabelle ministeriali. Tale quantità venne indicata non in base alla sostanza in sé ma in base al principio attivo in essa contenuto.

Dichiarata incostituzionale nel 2014, la Fini-Giovanardi fu sostituita nello stesso anno dal decreto Lorenzin, con il quale si attenuarono le pene legate agli stupefacenti. Venne inoltre riconfermata la distinzione tra droghe leggere e pesanti, venuta meno con la Fini-Giovanardi. A supplemento del decreto, vennero anche riviste le tabelle ministeriali indicanti la quantità massima di droga detenibile per rientrare nella fattispecie dell’uso personale, valide ancora oggi.

Al di là delle tabelle ministeriali, va aggiunto che non basta fare attenzione alla quantità che si porta con sé per non rischiare di commettere reato. Se le forze dell’ordine fermano un sospetto, valuteranno anche altri particolari per chiarire se si tratti o meno di spaccio. Ad esempio, se si viene fermati con una quantità di droga conforme alle tabelle, ma si hanno con sé anche strumenti come coltelli e bilancine di precisione, e magari anche grandi quantità di denaro non giustificabile, la polizia potrebbe ritenere che ci siano i fini di spaccio.

Lo stesso può avvenire anche nei casi in cui si venga trovati in possesso di droga preparata per essere immediatamente ceduta, magari divisa precisamente in singole dosi e impacchettata.

Se però la quantità non è eccessiva, si può dimostrare la provenienza lecita del denaro che si ha con sé, e non ci sono particolari sospetti, allora non c’è nulla da temere.

Quando si viene fermati in possesso di droga, la sostanza verrà requisita e si procederà alla stesura di un verbale. Se c’è il sospetto che possa trattarsi di spaccio, le forze dell’ordine possono procedere a ispezioni personali anche senza il via libera della Giustizia. In questo caso il sospettato ha il diritto di richiedere la presenza di un legale o di una persona di fiducia.

Se al termine del controllo si configura il reato di spaccio, verrà avviato immediatamente un procedimento penale. Viceversa, se viene dimostrato l’uso personale, si sarà liberi di andare ma si verrà convocati dal prefetto.

Al termine del colloquio ci potranno essere diversi esiti: una semplice ammonizione a non fare uso di stupefacenti, sospensione o ritiro di più documenti (patente passaporto…) e/o la convocazione al Ser. D. locale (l’ufficio Servizi per le Dipendenze patologiche).

In caso di rifiuto del colloquio con il prefetto, si procederà con l’immediata irrogazione di sanzioni amministrative.

Per quanto riguarda l’uso terapeutico, l’assunzione di Cannabis è legale in Italia, ma solo sotto prescrizione medica e sotto forma di farmaco. Non è consentito invece quando effettuato personalmente sotto forma di “spinello”. Questo perché, per essere efficaci in campo medico, tali farmaci devono contenere le giuste proporzioni di principi attivi.

Normalmente nell’uso ricreativo sono ricercate qualità di marijuana con alto contenuto di THC e basso contenuto di CBD, mentre nel caso dei medicinali è spesso il contrario. Inoltre la provenienza del prodotto dev’essere certificata e la sua produzione deve avvenire seguendo determinati standard qualitativi.

La Cannabis terapeutica proviene quasi esclusivamente dai Paesi Bassi, nella quasi totalità prodotta dall’azienda Bedrocan che ha investito nel settore già a partire da una decina di anni fa.

In Italia, attualmente, si procede con i piedi di piombo in questo settore, anche per via del diffuso sentimento proibizionista. Ma qualcosa sembra muoversi dopo il primo via libera al nuovo disegno di legge che propone di depenalizzare la coltivazione domestica della Cannabis.

Salvo i casi in cui vengano prescritti per la cura di gravi malattie quali la SLA, l’HIV o la sindrome di Tourette, i farmaci a base di Cannabis sono a pagamento, con un prezzo oscillante tra i 15 e i 30 euro al grammo.

Le modalità di assunzione sono varie possiamo trovare tali farmaci sotto forma di:

Ecco, dunque, i casi in cui è possibile consumare Cannabis per uso personale e per fini terapeutici.

Con le dovute accortezze, si può farlo senza rischi e senza commettere reato. E, se il nuovo disegno di legge sopracitato dovesse essere approvato, i consumatori potranno ottenere da sé la propria marijuana per uso personale acquistando l’occorrente presso le migliori aziende del settore, come Sensoryseeds.

Articolo originale su BeLeaf Magazine

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